Art.1 – Denominazione, sede e durata E’ costituita l’Associazione di promozione culturale Michelangelo Antonioni, con sede in FERRARA, Via VOLTACASOTTO, 16. L’eventuale cambio di sede non modifica lo statuto. La sua durata è illimitata.

Art.2 – Scopo L’associazione nasce al fine di svolgere attività di promozione culturale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Scopo dell’associazione è in particolare: Promuovere la conoscenza delle opere di Michelangelo Antonioni Approfondire lo studio dei film di Michelangelo Antonioni Approfondire e promuovere lo studio degli scritti di Michelangelo Antonioni Individuare/studiare i legami tra Ferrara e l’attività artistica di Michelangelo Antonioni

Art.3 – Attività Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può organizzare attività quali: Conferenze Dibattiti Visione di film Realizzazione di documentari, videoclip, corto e lungometraggi, opere grafiche/pittoriche Mostre Pubblicazioni Concorsi ed eventi Qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio. Art.4 – Ammissione dei soci Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendono collaborare al loro raggiungimento e ne accettano le regole adottate attraverso lo statuto. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale saranno specificate le proprie complete generalità. Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione presso l’associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all’instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell’interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003. Il socio si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura fissata dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti eventualmente emanati. Il rapporto associativo ha durata annuale. Il socio può rinnovare la propria adesione all’associazione mediante il pagamento della quota associativa annuale.

Art.5 – Diritti e doveri dei soci. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata su indicazione del Consiglio Direttivo e idoneamente giustificate, avvalendosi l’associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 – Recesso ed esclusione del socio. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente, con effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione. Il socio può essere escluso dall’associazione per gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa. L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera semplice. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all’ordine del giorno della successiva Assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

Art.7 – Gli organi sociali Gli organi dell’associazione sono: il Presidente, carica non elettiva, nella persona della Sig.ra Elisabetta Antonioni. il Vice-Presidente, nominato e revocato dal Presidente. il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente, con le maggioranze previste per l’Assemblea ordinaria. il Responsabile dell’Ufficio stampa, nominato e revocato dal Presidente, il quale fa parte d’ufficio del Consiglio Direttivo. l’Assemblea dei soci Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Il Presidente dell’Associazione rimarrà in carica sino a sue dimissioni o sopravvenuta impossibilità a ricoprire l’ufficio. In tali casi il Vice-Presidente convocherà l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Presidente con le maggioranze previste per l’Assemblea straordinaria. Il nuovo Presidente dovrà essere scelto tra i parenti in linea retta o collaterale fino al sesto grado di Michelangelo Antonioni aventi residenza in Ferrara.

Art.8 – L’Assemblea L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare, indifferentemente, con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea dei soci deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario a maggioranza assoluta o quando lo richieda almeno un quarto dei soci. Essa è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea ordinaria o straordinaria può riunirsi in seconda convocazione anche nello stesso giorno in cui è stata fissata la prima convocazione. Spetta alla competenza dell’Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni: 1) elezione del Consiglio Direttivo, 2) proposte di iniziative, con modalità e supporti organizzativi, 3) approvazione del rendiconto economico finanziario predisposto dal Direttivo, 4) determinazione annuale dell’importo della quota sociale di adesione, 5) ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo, 6) approvazione del programma annuale svolto dall’associazione. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l’Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di altro socio. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è riportato su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell’associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia. L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci intervenuti, comunque non inferiore a 1/4 degli associati. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art.9 – Il Consiglio Direttivo L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Responsabile dell’Ufficio stampa e da almeno 3 ulteriori membri, eletti dall’Assemblea su proposta del Presidente, che rimangono in carica per tre anni. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati, anche singolarmente, con delibera dell’Assemblea ordinaria su proposta del Presidente. Il Consiglio Direttivo: 1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 2. redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione; 3. redige e presenta all’Assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo; 4. ammette i nuovi soci; 5. esclude i soci salva successiva ratifica dell’Assemblea. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo può decidere di venire coadiuvato da un Comitato Scientifico, composto anche da non associati, i cui componenti abbiano il gradimento del Presidente e della maggioranza del Consiglio stesso.

Art.10 – Il Presidente Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, provvede alla convocazione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede.

Art.11 – Il Vice Presidente Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.12 – I mezzi finanziari L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, comunque finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. L’associazione è tenuta per almeno cinque anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.14 – Rendiconto economico finanziario L’anno associativo va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell’associazione e/o pubblicato sulla pagina web dell’associazione almeno 20 giorni prima dell’Assemblea per poter essere consultato. L’Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art.15 – Scioglimento Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole del Presidente e di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari, sentito l’organo competente.

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